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	<title>Midialex &#187; extracomunitari</title>
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		<title>Prestazione sociale cittadini extracomunitari</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:25:49 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[prestazione sociale]]></category>

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		<description><![CDATA[La prestazione sociale familiare ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo va corrisposta anche nel periodo anteriore al 2013 I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti con permesso non di breve periodo, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali erogate dall&#8217;Inps, in particolar modo per l&#8217;assegno del nucleo familiare di cui [&#8230;]]]></description>
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<p>La prestazione sociale familiare ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo va corrisposta anche nel periodo anteriore al 2013</p>
<p>I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti con permesso non di breve periodo, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali erogate dall&#8217;Inps, in particolar modo per l&#8217;assegno del nucleo familiare di cui all&#8217;art. 65 L 448/98, anche per il periodo anteriore al 2013.</p><div align="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; padding-bottom:5px; padding-top:5px; margin-left:auto; margin-right:auto; ">
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<p>E&#8217; quanto pronunciato dal Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, nella Sentenza n. 1590/2015 pubblicata il 08/04/2015. </p>
<p>Il caso inizia con il ricorso presentato da una cittadina extracomunitaria, difesa dall&#8217;avvocato in epigrafe, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, contro l&#8217;Inps e il comune di residenza, per essersi visto negare, per l&#8217;anno 2012, l&#8217;attribuzione del sopramenzionato assegno in quanto cittadina extracomunitaria. </p>
<p>Con la proposizione del ricorso si chiedeva la cessazione del comportamento discriminatorio, tenuto con il diniego dal comune e dall&#8217;Inps, con l&#8217;adozione di tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la relativa condotta.</p>
<p>Fonte: La prestazione sociale familiare ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo va corrisposta anche nel periodo anteriore al 2013.
</p>
<p>Va osservato che il diritto all&#8217;assegno in questione è stato esteso ai cittadini extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo, solo dal comma1 dell&#8217;art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge comunitaria per il 2013) la cui emanazione è successiva alla proposizione del ricorso. </p>
<p>Il secondo comma dell&#8217;art. 13 l. n. 97/2013, espressamente prevede la copertura di spesa solo a partire dal 1 luglio 2013. Il Giudice, nella sentenza di accoglimento del ricorso, evidenzia come la Corte EDU con la sentenza Dhahbi c. Italia dell&#8217;aprile 2014, ha affermato che l&#8217;esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con permesso non di breve periodo, da una prestazione sociale familiare, in ragione unicamente della loro condizione di stranieri, è incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 14 della Convenzione Europea. </p>
<p>Pertanto, la limitazione temporale operata dall&#8217;art. 13 legge n. 97/2013 risulta in contrasto con l&#8217;art. 117 primo comma Cost. nella parte in cui, essendo questi ultimi discriminati rispetto ai cittadini italiani e comunitari, per i quali non opera tale limite temporale. Pertanto il Giudice, ritenendo che, applicando il limite temporale del 1 luglio 2013, sarebbe violato il parametro interposto costituito dal principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 14 della Convenzione Europea, ha ritenuto di attribuire il beneficio in questione ai cittadini extracomunitari di lunga residenza anche per il periodo anteriore al 2013. Ha, pertanto, condannato l&#8217;Inps, quale ente pagatore, alla corresponsione della relativa prestazione per l&#8217;anno 2012 in favore della cittadina extracomunitaria.</p>
<p>Fonte: La prestazione sociale familiare ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo va corrisposta anche nel periodo anteriore al 2013.
</p>
<p>Credits: http://www.studiocataldi.it</p>
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