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		<title>Responsabilità dell&#8217;avvocato e dovere di dissuasione</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte di cassazione civile sentenza 6782/15 del 02/04/2015. La responsabilità professionale deriva dall&#8217;obbligo ( art. 1176 c.c. , comma 2, e art. 2236 c.c. ) di assolvere, sia all&#8217;atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti nel [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corte di cassazione civile sentenza 6782/15 del 02/04/2015.</strong></p>
<p><em>La responsabilità professionale deriva dall&#8217;obbligo ( art. 1176 c.c. , comma 2, e art. 2236 c.c. ) di assolvere, sia all&#8217;atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti nel rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall&#8217;intraprendere o proseguire un giudizio dall&#8217;esito probabilmente sfavorevole.</em></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 106, 112 e 346 c.p.c. , in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c. , n. 4, per non avere la corte distrettuale pronunciato sulla domanda di manleva da lui proposta in primo grado nei confronti dell&#8217;Assicurazione e riproposta in appello dalle appellanti, non imponendo l&#8217;art. 346 c.p.c. , l&#8217;espressa riproposizione della domanda non accolta nella sentenza di primo grado da parte dell&#8217;appellato, ma solo la sua proposizione tout court. L&#8217;illustrazione della censura conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: &#8220;&#8230;se in appello debba ritenersi non rinunciata ai sensi dell&#8217;art. 346 c.p.c. , e debba quindi essere esaminata la domanda di manleva proposta in primo grado dal convenuto nei confronti di un terzo chiamato in causa da cui pretenda di essere garantito, qualora nelle conclusioni dell&#8217;atto di appello lo stesso appellante, attore in primo grado risultato soccombente, abbia riproposto &#8211; oltre alla domanda principale &#8211; anche la domanda nei confronti del terzo chiamato in causa in primo grado e citato in giudizio in appello come appellato&#8221;.</p>
<p>La censura risulta immeritevole di accoglimento.</p>
<p>Occorre precisare che il vizio di omessa pronuncia è configurabile &#8211; e può essere utilmente prospettato &#8211; soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una espressa pronuncia di accoglimento o di rigetto ed è pertanto da escludere ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni (v. Cass. 3 giugno 1991 n. 6248; Cass. 29 marzo 1995 n. 3693; Cass. 15 maggio 1996 n. 4498).</p>
<p>Va, altresì, sottolineato che l&#8217;azione di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 2236 c.c. , è stata proposta dalle attrici, in qualità di eredi di Pe.Gi., nei confronti dell&#8217;Avv. P. e del M., rispettivamente difensore e consulente di parte nel giudizio introdotto ai sensi dell&#8217;art. 2054 c.c. , dal loro dante causa, mentre la chiamata in causa, ad opera dell&#8217;avvocato convenuto, della Generali Assicurazione s.p.a., si fonda su titolo diverso, attenendo a forma di responsabilità contrattuale conseguente alla stipula di polizza assicurativa, per cui si configura, rispetto alla prima, quale fattispecie di garanzia impropria.</p>
<p>Soccorre, in proposito, l&#8217;indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria &#8211; che si verifica allorchè colui che sia stato convenuto in giudizio dall&#8217;attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare &#8211; l&#8217;azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili (v. Cass. n. 1077 del 2003).</p>
<p>Nella specie, avendo il P. (attuale ricorrente) chiamato in causa la compagnia di assicurazione, esperendo nei suoi confronti un&#8217;azione di garanzia impropria &#8211; per quanto sopra esposto &#8211; deve escludersi in appello l&#8217;inscindibilità delle cause ai fini della norma sull&#8217;integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione ( art. 331 c.p.c. ) in una situazione processuale caratterizzata dalla circostanza che la chiamata, una volta che il primo giudice ebbe ad accertare che la domanda principale era infondata ed ebbe quindi a rigettarla, è venuto a mancare il presupposto della domanda di rivalsa, nè le attrici (appellanti) hanno proposto domande nei confronti dell&#8217;Assicurazione (v. Cass. 25 maggio 1995 n. 5747; Cass. 19 maggio 1997 n. 4443).</p>
<p>Del resto basti rilevare che la chiamata in garanzia impropria proposta dal convenuto integra una domanda che presuppone la soccombenza dello stesso (garantito) nella causa principale e che pertanto, nell&#8217;ipotesi di rigetto della domanda principale (come, appunto, nella specie), la domanda di garanzia deve essere riproposta in appello nella forma dell&#8217;appello incidentale, condizionato, non essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 c.p.c. , della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice, poichè la richiesta dell&#8217;appellato non mira alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, ma tende alla riforma della pronuncia concernente un rapporto diverso, non dedotto in giudizio con l&#8217;appello principale (v., di recente, Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 9535 del 2010 e Cass. n. 5249 del 2006; ma prima già Cass. 4 febbraio 2004 n. 2061; Cass. 15 marzo 1995 n. 2992; Cass. 1 giugno 1989 n. 2671; Cass. 31 luglio 1987 n. 6633).</p>
<p>Parte resistente non offre argomenti che valgano a mutare un orientamento che (salvo alcune isolate pronunce difformi) trova conferma in un imponente quadro di decisioni costanti nei tempo ed è coerente con il carattere scindibile della cause &#8211; principale e di garanzia &#8211; di cui trattasi. Va aggiunto che è pacifico e, comunque, emerge dalla decisione impugnata, che, a fronte dell&#8217;appello proposto dalle Pe. &#8211; N., l&#8217;Avv. P. non propose appello incidentale condizionato, limitandosi a richiamare in via estremamente gradata l&#8217;istanza formulata in primo grado nei confronti del proprio assicuratore.</p>
<p>Con il secondo motivo il ricorrente nel denunciare insufficiente motivazione, deduce che il giudice distrettuale non avrebbe tenuto conto &#8211; nel considerare la richiesta delle appellanti contenuta alla condanna del solo importo di Euro 77.468,00 riduttiva rispetto all&#8217;integrale indennizzo &#8211; che il motivo per il quale vi era stato l&#8217;abbandono della causa di risarcimento del danno, ossia il conseguimento dell&#8217;intero massimale dall&#8217;assicurazione da parte delle attrici. A conclusione del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: &#8220;&#8230;se sia o meno sufficiente la motivazione che, in una causa di responsabilità professionale dell&#8217;avvocato, ritenga palesemente riduttiva la richiesta risarcitoria accolta a carico del patrocinatore inadempiente rispetto all&#8217;integrale indennizzo conseguibile dalle parti attrici, senza tenere in nessuna considerazione la circostanza &#8211; pacifica fra le parti ed espressamente ammessa &#8211; che è stato pagato il risarcimento nei limiti del massimale di polizza da parte dell&#8217;assicurazione&#8221;.</p>
<p>Il secondo motivo di ricorso non può essere accolto in quanto la motivazione contenuta nell&#8217;impugnata sentenza non presenta gli errori logici e giuridici oggetto del ricorso. In particolare va rilevato quanto segue.</p>
<p>L&#8217;assunto della Corte di merito secondo cui la tesi difensiva in questione &#8211; circa la messa a disposizione da parte della UNIPOL (società che garantiva il veicolo danneggiante) dell&#8217;intero massimale di polizza che costituiva la ragione per la quale il giudizio presupposto era stato abbandonato, nella consapevolezza anche delle stesse attrici &#8211; non poteva essere condivisa dal momento che il risarcimento del danno corrisposto era stato interamente assorbito per il rimborso delle spese e degli oneri previdenziali sostenuti dall&#8217;Inail, senza che le danneggiate avessero percepito alcunchè, evocate in detto giudizio tutte le parti responsabili dell&#8217;occorso (oltre che nei confronti della società assicuratrice del mezzo investitore, anche del conducente e dei proprietario dell&#8217;autoarticolato), per cui effettuato un giudizio prognostico favorevole (sulla base del c.d. criterio della probabilità logica intensa come atto o elevato grado di probabilità razionale o probabilità logica) quanto all&#8217;esito della causa, ha concluso per la fondatezza della domanda di riconoscimento della responsabilità professionale, ragionamento che è immune dai vizi affermati dal ricorrente ed in particolare è giuridicamente corretto.</p>
<p>Infatti la Corte d&#8217;Appello ha evidentemente ritenuto insussistente la rinuncia ovvero l&#8217;abbandono della domanda per il concorso delle predette circostanze, operando la limitazione del massimale di garanzia solo nei confronti dell&#8217;Assicurazione, per cui tale statuizione appare immune dai vizi denunciati.</p>
<p>Con il terzo mezzo il ricorrente nel denunciare insufficiente motivazione, deduce che la corte distrettuale nell&#8217;esaminare il solo probabile esito favorevole del giudizio presupposto nei confronti del conducente, senza motivare in alcun modo se alla conclusione positiva per le attrice sarebbe potuta conseguire un&#8217;utilità economica stante l&#8217;indimostrata solvibilità della persone fisiche responsabili, a fronte dell&#8217;integrale pagamento del massima di polizza da parte dell&#8217;assicurazione. A corollario del mezzo è formulato il seguente quesito di fatto: &#8220;&#8230;se sia o meno sufficiente la motivazione che per verificare la sussistenza del danno in ipotesi di responsabilità professionale dell&#8217;avvocato si limiti a valutare solo il probabile esito del giudizio risarcitorio nei confronti dei responsabili e non anche sul punto controverso e decisivo se sussiste &#8211; ed in che misura &#8211; la solvibilità dei responsabili&#8221;.</p>
<p>Il mezzo è inammissibile prima che infondato.</p>
<p>Va, infatti, osservato che la omessa valutazione da parte del giudice dell&#8217;impugnazione della solvibilità o meno dei responsabili del sinistro, oltre ad attenere a circostanza estranea alla controversia de qua, riguardando l&#8217;utile esperimento delle azioni esecutive una volta ottenuta pronuncia definitiva favorevole, è inammissibile in virtù dell&#8217;assorbente considerazione che si tratta di questione nuova, proposta solo nella presente sede di legittimità Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la omessa motivazione per avere accertato la responsabilità di entrambi i convenuti senza tenere conto della diversa posizione degli stessi; in particolare, il rag. M. si era recato con una delle eredi Pe. ed aveva ritirato gli atti processuali dopo che la compagnia assicuratrice aveva comunicato di mettere a disposizione l&#8217;intero massimale, circostanza che era rimasta del tutto fuori dalla motivazione. Il mezzo è illustrato dalla formulazione del seguente quesito di fatto: &#8220;&#8230;se sia o meno omessa la motivazione su un fatto decisivo e controverso laddove la corte di appello in un caso di responsabilità professionale dell&#8217;avvocato originata dall&#8217;abbandono del giudizio ometta ogni riferimento in motivazione alla dedotta e non contestata revoca dell&#8217;incarico con ritiro dell&#8217;incartamento da parte del giudice, precedente all&#8217;abbandono del giudizio stesso&#8221;.</p>
<p>Anche a quest&#8217;ultima censura non può essere dato ingresso.</p>
<p>Nelle prestazioni rese nell&#8217;esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell&#8217;attività esercitata ( art. 1176 c.c. , comma 2), vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall&#8217;impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell&#8217;esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.</p>
<p>Per gli avvocati, la responsabilità professionale deriva dall&#8217;obbligo ( art. 1176 c.c. , comma 2, e art. 2236 c.c. ) di assolvere, sia all&#8217;atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti nel rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall&#8217;intraprendere o proseguire un giudizio dall&#8217;esito probabilmente sfavorevole (Cass. 30 luglio 2004 n. 14597). il problema si è già posto con riferimento alle ipotesi di inadeguata o insufficiente attività come difensore, per omissione di impugnazioni, ecc, o nella violazione di regole ricavabili dal codice deontologico, come quelle del mancato assolvimento dell&#8217;obbligo di dare al cliente le informazioni chieste e della violazione del segreto professionale (Cass. 23 marzo 1994 n. 2701).</p>
<p>Nella specie, l&#8217;avvocato P. aveva l&#8217;onere di provare di essersi attivato nell&#8217;informare le resistenti della sua determinazione di non proseguire il giudizio per essere stata la pretesa soddisfatta dall&#8217;Assicurazione, dubbio l&#8217;esito rispetto agli altri debitori. Su tutto questo nessuna prova è stata articolata dal ricorrente, nè allegata.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso è rigettato.</p>
<p>Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono posta a carico del ricorrente.</p>
<p>Infine osserva il Collegio che nessun provvedimento può adottarsi ai sensi dell&#8217;art. 385 c.p.c. , comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, come richiesto dal Pxxx Dispone &#8211; infatti &#8211; la invocata disposizione (introdotta con decorrenza dal 2 marzo 2006 dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, e abrogata con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46) che quando pronuncia sulle spese.xxxxxdi una somma.</p>
<p>Certo quanto precede, non può essere accolta la istanza del Procuratore Generale, in quanto l&#8217;infondatezza palese dei motivi di ricorso non appare sostenuta da una condotta consapevolmente contraria alla buona fede o ad un uso strumentale del processo (Cass. SS.UU. 25831 del 2007; di recente, Cass. 8 maggio 2013 n. 10720). In altri termini, le ragioni di doglianza svolte dal ricorrente si sono soltanto estrinsecate nella prospettazione di tesi giuridiche infondate, senza però che detta prospettazione possa essere ritenuta espressione di colpa grave, derivante dalla mancata adozione della minima diligenza e prudenza nell&#8217;approfondimento delle tesi portate nel dibattito processuale.<br />
p.q.m.</p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie ed accessori, come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 dicembre 2014.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2015 </p>
<p>Credits:http://www.overlex.com</p>
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		<title>Responsabilità del liquidatore alla luce del decreto semplificazioni fiscali</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:35:12 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Tra le recenti ed importanti novit&#224; apportate dal Decreto semplificazioni fiscali un aspetto rilevante concerne le responsabilit&#224; previste per Liquidatori, ex amministratori e soci. Ci soffermeremo ad analizzare il comma 5 dell&#8217;articolo 28 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 , che modifica una precedente disposizione (art. 36, D.P.R. n. 602/1973) in tema di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le recenti ed importanti novit&agrave; apportate dal <strong>Decreto semplificazioni fiscali</strong> un aspetto rilevante concerne le <strong>responsabilit&agrave; previste per Liquidatori, ex amministratori e soci</strong>. </p>
<p>Ci soffermeremo ad analizzare il comma 5 dell&#8217;articolo 28 del <strong>D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 </strong>, che modifica una precedente disposizione (art. 36, D.P.R. n. 602/1973) in tema di responsabilit&agrave; ed obblighi dei liquidatori delle Societ&agrave;. </p>
<p>Questa ultima ipotesi riguarda tutti i casi in cui siano stati soddisfatti i soci a danno dei <strong>crediti tributari</strong> oppure se questi ultimi siano stati soddisfatti in maniera inferiore in violazione dell&#8217;obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti. </p>
<p>La <strong>responsabilit&agrave; degli amministratori</strong> riguarda l&#8217;ultimo biennio di gestione e prende in considerazione le eventuali operazioni di liquidazione o di occultazione di documenti inerenti&nbsp; l&#8217;attivit&agrave; Sociale. </p>
<p>Questo comportamento fraudolento pu&ograve; svolgersi anche mediante l&#8217;omissione delle scritture contabili. </p>
<p>L&#8217;ultima ipotesi analizzata dal recente Decreto riguarda la responsabilit&agrave; dei soci che sempre nell&#8217;ultimo biennio di imposta precedente alla messa in liquidazione abbiano ricevuto denaro o altri beni in assegnazione. </p>
<p>Aspetto rilevante concerne la motivazione che l&#8217;amministrazione deve notificare pertanto questo tipo di responsabilit&agrave; non sar&agrave; accertata automaticamente ma solo previo atto motivato dell&#8217;amministrazione (in seguito vedremo che questo &egrave; uno dei tanti aspetti che rende questo Decreto legislativo poco chiaro). </p>
<p>Ci si interroga se il tipo di credito avr&agrave; <strong>natura civilistica oppure fiscale</strong>? Prendendo in considerazione il d.p.r. 602/1973 emerge chiaramente la natura civilistica dello stesso dal momento che viene considerato un titolo autonomo rispetto all&#8217;obbligazione tributaria la quale altro non sarebbe che un presupposto della medesima responsabilit&agrave;. </p>
<p>Questa precisazione si rende necessaria per chiarire la natura della obbligazione tributaria che rappresenta un debito distinto e l&#8217;obbligato risulter&agrave; del tutto estraneo al procedimento finalizzato ad accertare il debito stesso. In sostanza i Liquidatori, cosi come amministratori e soci, saranno responsabili allorquando l&#8217;imposta sar&agrave; definitivamente accertata nei confronti della Societ&agrave; e i tributi saranno tutti quelli iscrivibili a ruolo (ulteriore aspetto poco chiaro della norma). </p>
<p>In riferimento <strong>all&#8217;onere probatorio</strong> il Decreto legislativo ha previsto una inversione a sfavore soggetti ritenuti responsabili vale a dire Liquidatori, amministratori&nbsp; e soci. </p>
<p>Resta confermata l&#8217;ipotesi in cui i Liquidatori inadempienti risponderanno in proprio del pagamento delle imposte (anche se non &egrave; chiaro a che titolo e soprattutto perch&eacute; non debba sussistere u na sorta di responsabilit&agrave; solidale – e pertanto i Liquidatori potrebbero addirittura vantare il diritto alla rivalsa nei confronti del debitore originario ) dovute per il periodo di liquidazione e per i periodi precedenti. </p>
<p>Quanto predetto non trover&agrave; applicazione se si riuscir&agrave; a dimostrare di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all&#8217;assegnazione di beni ai singoli soci o di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. </p>
<p>Il valore di questi beni sar&agrave; considerato proporzionalmente equivalente alla quota detenuta dal socio a meno che quest&#8217;ultimo riesca a provare il contrario e il patrimonio preso in esame della Societ&agrave; sar&agrave; considerato quello all&#8217;inizio della liquidazione. </p>
<p>&Egrave; importante rilevare che le suddette condizioni dovranno avvenire prima che la Societ&agrave; venga definitivamente cancellata dal registro delle imprese. </p>
<p>Questa disposizione contrasta la normativa attuale che a partire dalla nota riforma del diritto societario del 2004 prevede all&#8217;art. 2495 che “ Approvato il bilancio finale di liquidazione, i Liquidatori devono chiedere la cancellazione della Societ&agrave; dal registro delle imprese. Ferma restando l&#8217;estinzione della Societ&agrave;, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei Liquidatori, se il mancato pagamento &egrave; dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, pu&ograve; essere notificata presso l&#8217;ultima sede della Societ&agrave;.” </p>
<p>Il Decreto in esame invece lascia sopravvivere una Societ&agrave; cancellata ancora per cinque anni al sol fine di consentire al Fisco di effettuare un&#8217;attivit&agrave; di accertamento infatti, si prevede espressamente che “ ai soli fini della liquidazione , accertamento , contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l&#8217; estinzione della Societ&agrave; di cui all&#8217;articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. </p>
<p>La posizione dell&#8217;Amministrazione Finanziaria appare fortemente agevolata sia perch&eacute; essa differentemente da quello che accade in ambito societario non deve provare che il comportamento dei soggetti responsabili sussista a titolo di dolo colpa. </p>
<p>Baster&agrave;,infatti, dimostrare semplicemente che sussistano i presupposti oggettivi ossia: </p>
<p>a) sussistenza di debiti tributari certi e definitivi a carico della Societ&agrave; </p>
<p>b) attivit&agrave; di liquidazione esistente </p>
<p>c) distrazione dei beni o del denaro avvenuta per finalit&agrave; diverse dal pagamento delle imposte dovute. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il&nbsp; <strong>Decreto semplificazioni</strong> quindi fa rivivere una Societ&agrave; inesistente ma, cosa ben pi&ugrave; grave, <strong>non chiarisce alcuni aspetti ossia: </strong></p>
<p>&#8226;&nbsp; quali sono le imposte prese in considerazione?&nbsp; La Legge in maniera vaga fa riferimento solo ad “imposte dovute” anche se l&#8217;obbligo del pagamento riguarda l&#8217;art . 36, D.P.R. n. 602/1973 relativo alle sole imposte sul reddito, Il Legislatore prende in considerazione tutte le imposte senza considerare il fatto che nel Decreto non se ne faccia alcun cenno </p>
<p>- l&#8217;Agenzia delle Entrate accerta la responsabilit&agrave; con un “atto motivato” quindi non con un atto di accertamento e questo,pertanto, potrebbe essere qualificato come un mero atto finalizzato semplicemente a contestare le carenze del Liquidatore nell&#8217;esercizio delle proprie attivit&agrave; . L&#8217;atto in questione invece, secondo il Legislatore, deve essere impugnato dinanzi ai Giudici Tributari. </p>
<p>- a che titolo &egrave; sanzionabile la condotta del Liquidatore? </p>
<p>Da una lettura del Decreto semplificazioni emergono quindi delle serie criticit&agrave; che il Legislatore dovrebbe urgentemente sanare o quantomeno motivare per evitare che l&#8217;Amministrazione Finanziaria possa trovarsi in una posizione fin troppo tutelata. </p>
</td>
<p>Credits: http://www.overlex.com</p>
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		<title>Esame Avvocato Scritto 2015 e 2016</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:31:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ll&#8217;esame forense scritto per gli anni 2015 e 2016 i candidati potranno ancora utilizzare i codici commentati con la giurisprudenza, cosi&#8217; come avvenuto in passato. E&#8217; stato infatti approvato, il 4 febbraio 2015, l&#8217;emendamento al disegno di legge Milleproroghe , il quale ha modificato da &#8220;due&#8221; a &#8220;quattro&#8221; (anni) l&#8217;entrata in vigore della direttiva dell&#8217;articolo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ll&#8217;esame forense scritto per gli anni 2015 e 2016 i candidati potranno ancora utilizzare i codici commentati con la giurisprudenza, cosi&#8217; come avvenuto in passato.</p>
<p>E&#8217; stato infatti approvato, il 4 febbraio 2015, l&#8217;emendamento al disegno di legge Milleproroghe , il quale ha modificato da &#8220;due&#8221; a &#8220;quattro&#8221; (anni) l&#8217;entrata in vigore della direttiva dell&#8217;articolo 49 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).</p>
<p>Rinviata dunque al 2017 l&#8217;entrata in vigore della norma del 2012 che vieta l&#8217;utilizzo dei codici annotati in sede d&#8217;esame forense scritto.</p>
<p>Sempre grazie all&#8217;emendamento di febbraio, fino al 2017 gli aspiranti avvocati potranno altresi&#8217; portare ancora le classiche cinque materie in sede di esame orale, così come in passato.</p>
<p>A conferma definitiva si attende comunque l&#8217;approvazione della legge che contenga  l&#8217;emendamento citato.</p>
<p>Credits: http://www.overlex.com</p>
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		<title>Valida la sentenza scritta di pugno dal magistrato anche se non è facilmente leggibile.</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>

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		<description><![CDATA[valida la sentenza che il giudice ha scritto di suo pugno anche se la sua grafia non è facilmente leggibile. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8481/15 della terza sezione civile pubblicata questa mattina. Un chiarimento necessario perché in passato la stessa Corte (Cass. Pen. n. 46124 del 7 novembre 2014) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> valida la sentenza che il giudice ha scritto di suo pugno anche se la sua grafia non è facilmente leggibile.</p>
<p>Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8481/15 della terza sezione civile pubblicata questa mattina.</p>
<p>Un chiarimento necessario perché in passato la stessa Corte (Cass. Pen. n. 46124 del 7 novembre 2014) aveva sancito la nullità delle sentenze che risultassero illeggibili</p>
<p>Questa volta gli Ermellini fanno rilevare che la nullità può essere comminata soltanto se il testo scritto dal magistrato risulti assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale &#8220;consistente nell&#8217;esternalizzazione del contenuto della decisione&#8221;.</p>
<p>In sostanza, spiegano i giudici di piazza Cavour, non basta una grafia non facilmente leggibile a determinare la nullità. Diverso il caso in cui il testo della sentenza risulti del tutto incomprensibile.</p>
<p>Nel caso di specie però la Cassazione ha rilevato che se è vero che la grafia è risultata essere di non facile lettura, è tuttavia possibile superare l&#8217;iniziale difficoltà.</p>
<p>Per quanto riguarda le irregolarità formali, la Corte aggiunge che &#8220;non è configurabile alcuna nullità della sentenza nel caso in cui il testo originale, anziché formato dal cancelliere, in caratteri chiari e facilmente leggibili, mediante copiatura dalla minuta redatta dal giudice, risulti pubblicato direttamente nell&#8217;originale minuta scritta di pugno del giudice, ancorché con grafia non facilmente leggibile: l&#8217;inosservanza delle disposizioni concernenti la formazione, ad opera del cancelliere, del testo originale della sentenza e la redazione della minuta in caratteri chiari e facilmente leggibili danno infatti luogo a semplici irregolarità&#8221;.</p>
<p>Credits:www.StudioCataldi.it</p>
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		<title>Prestazione sociale cittadini extracomunitari</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[prestazione sociale]]></category>

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		<description><![CDATA[La prestazione sociale familiare ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo va corrisposta anche nel periodo anteriore al 2013 I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti con permesso non di breve periodo, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali erogate dall&#8217;Inps, in particolar modo per l&#8217;assegno del nucleo familiare di cui [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La prestazione sociale familiare ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo va corrisposta anche nel periodo anteriore al 2013</p>
<p>I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti con permesso non di breve periodo, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali erogate dall&#8217;Inps, in particolar modo per l&#8217;assegno del nucleo familiare di cui all&#8217;art. 65 L 448/98, anche per il periodo anteriore al 2013.</p>
<p>E&#8217; quanto pronunciato dal Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, nella Sentenza n. 1590/2015 pubblicata il 08/04/2015. </p>
<p>Il caso inizia con il ricorso presentato da una cittadina extracomunitaria, difesa dall&#8217;avvocato in epigrafe, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, contro l&#8217;Inps e il comune di residenza, per essersi visto negare, per l&#8217;anno 2012, l&#8217;attribuzione del sopramenzionato assegno in quanto cittadina extracomunitaria. </p>
<p>Con la proposizione del ricorso si chiedeva la cessazione del comportamento discriminatorio, tenuto con il diniego dal comune e dall&#8217;Inps, con l&#8217;adozione di tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la relativa condotta.</p>
<p>Fonte: La prestazione sociale familiare ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo va corrisposta anche nel periodo anteriore al 2013.
</p>
<p>Va osservato che il diritto all&#8217;assegno in questione è stato esteso ai cittadini extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo, solo dal comma1 dell&#8217;art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge comunitaria per il 2013) la cui emanazione è successiva alla proposizione del ricorso. </p>
<p>Il secondo comma dell&#8217;art. 13 l. n. 97/2013, espressamente prevede la copertura di spesa solo a partire dal 1 luglio 2013. Il Giudice, nella sentenza di accoglimento del ricorso, evidenzia come la Corte EDU con la sentenza Dhahbi c. Italia dell&#8217;aprile 2014, ha affermato che l&#8217;esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con permesso non di breve periodo, da una prestazione sociale familiare, in ragione unicamente della loro condizione di stranieri, è incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 14 della Convenzione Europea. </p>
<p>Pertanto, la limitazione temporale operata dall&#8217;art. 13 legge n. 97/2013 risulta in contrasto con l&#8217;art. 117 primo comma Cost. nella parte in cui, essendo questi ultimi discriminati rispetto ai cittadini italiani e comunitari, per i quali non opera tale limite temporale. Pertanto il Giudice, ritenendo che, applicando il limite temporale del 1 luglio 2013, sarebbe violato il parametro interposto costituito dal principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 14 della Convenzione Europea, ha ritenuto di attribuire il beneficio in questione ai cittadini extracomunitari di lunga residenza anche per il periodo anteriore al 2013. Ha, pertanto, condannato l&#8217;Inps, quale ente pagatore, alla corresponsione della relativa prestazione per l&#8217;anno 2012 in favore della cittadina extracomunitaria.</p>
<p>Fonte: La prestazione sociale familiare ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo va corrisposta anche nel periodo anteriore al 2013.
</p>
<p>Credits: http://www.studiocataldi.it</p>
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		<title>Ue: Italia deferita a Corte, non recuperati aiuti hotel sardi</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Diritto24 - Il Sole 24 ORE - Homepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corte di giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commissione europea deferisce l'Italia alla Corte di giustizia Ue per la seconda volta, per il mancato recupero di aiuti di stato concessi "illecitamente" a vari alberghi in Sardegna. Roma non ha eseguito la prima sentenza della Corte del 2012, recuperando solo circa 2 milioni sui 15 ingiunti. L'esecutivo Ue chiede alla Corte di condannare l'Italia una seconda volta imponendo una penale forfettaria di 20 mln di euro, e una penalit&#224; di mora di 160mila euro al giorno fino a quando non si sar&#224; ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea deferisce l&#8217;Italia alla Corte di giustizia Ue per la seconda volta, per il mancato recupero di aiuti di stato concessi &#8220;illecitamente&#8221; a vari alberghi in Sardegna. Roma non ha eseguito la prima sentenza della Corte del 2012, recuperando solo circa 2 milioni sui 15 ingiunti. L&#8217;esecutivo Ue chiede alla Corte di condannare l&#8217;Italia una seconda volta imponendo una penale forfettaria di 20 mln di euro, e una penalità di mora di 160mila euro al giorno </p>
<p>Credits : il sole 24 ore</p>
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		<title>Legance e Gattai Minoli nel finanziamento da 500 milioni a Parmalat</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TopLegal.it News]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[cassa del risparmio]]></category>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Legance ha assistito Parmalat nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per un ammontare di 500 milioni di euro con un pool di banche assistite da Gattai Minoli Agostinelli e Partners, composto da UniCredit, Banca Nazionale del Lavoro, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank &#8211; Milan Branch. UniCredit è stata nominata Banca Agente del pool.</p>
<p>Credits: <a href="http://www.toplegal.it/">toplegal</a></p>
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